Indennità di accompagnamento: come ottenerla

Come indicato dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, l’indennità di accompagnamento è una prestazione di tipo economico che viene rilasciata dietro presentazione di apposita domanda. 

Tale forma di sussidio è riservata a tutte quelle persone per le quali è stata accertata l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; ovvero a quelle persone le quali sono state riconosciute incapaci a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Informazioni approfondite in merito si trovano sul sito dell’INPS

Una volta che siano state dimostrate tali mancanze, la domanda può essere presentata da chiunque, indipendentemente dal proprio reddito, purché si rispettino le seguenti condizioni:

  • Essere cittadino italiano
  • Essere cittadino dell’Unione Europea ma residente in Italia
  • Essere cittadino extracomunitario ma in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo periodo.

Non sono considerati vincoli né l’età, né avere un’attività lavorativa di tipo dipendente o autonoma. La prestazione dell’indennità di accompagnamento, infatti, viene rilasciata a causa della minorità subita. Per avere diritto all’indennità, la minorazione deve essere riconosciuta come totale e permanente al 100 %. L’accertamento del tipo di invalidità viene svolto dai medici delle sedi INPS di competenza e riportato su un duplice verbale; all’interno di tali verbali viene riportata la voce “valutazione proposta” che è quella che interessa ai fini della concessione di indennità. 

Come presentare la domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento

A seguito di visita medica viene redatto un verbale ufficiale contenente l’esito di tale visita. Le dizioni cha danno diritto all’indennità di accompagnamento sono esclusivamente quelle così formulate:

  • “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
  • “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.

La domanda può essere presentata direttamente all’INPS usufruendo del servizio fornito online dal portale dell’Istituto ovvero utilizzando un servizio di Patronato accreditato dall’Inps. Il provvedimento ha un tempo di lavorazione medio pari a 30 giorni anche se, secondo tabella ufficiale, possono volerci sino a 45 giorni dal verbale. L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e deve essere richiesta ogni anno inviando una dichiarazione periodica circa la sussistenza dei requisiti di legge.

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