Il Revenge Porn è reato. A partire dall’agosto del 2019, la diffusione di immagini o di video espliciti senza il consenso dell’interessato è sanzionato a norma di legge.
L’articolo 10 della legge 19 luglio 2019 n.69 introduce il reato di Revenge Porn nel nostro ordinamento. Reato punibile con la reclusione da uno a sei anni e una multa da 5000 a 15000 euro per i trasgressori.
Revenge Porn. Chi viene punito secondo la legge
La legge 69 del 2019 recita che
“Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.”
Ma non solo:
“La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”
In sostanza, autore di Revenge Porn è chiunque si trovi in possesso di video o immagini sessualmente esplicite di terzi, e li diffonda senza permesso.
Può essere l’autore dei filmati o delle immagini. Ma può essere anche una terza persona che, entratane in possesso, li diffonda a sua volta senza avere chiesto il consenso alla persona ritratta.
In questo modo la legge punisce chiunque, per qualsiasi motivo, si trovi a diffondere dette immagini anche contribuendo in un secondo momento alla loro diffusione. In sostanza, si applica la stessa pena a chi ha inizialmente diffuso le immagini e a quanti, avendole ricevute, continuino a diffonderle.
Revenge Porn. Quando è reato aggravato e in che modo si procede.
Un altro passaggio della legge 69 del 2019 dice che:
“La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.”
E anche che:
“La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.”
Sono queste le condizioni per le quali è previsto un inasprimento della pena da un terzo alla metà. Il precedente legame affettivo con la vittima costituisce un aggravante, così come la scelta di mezzi informatici per la diffusione.
Sempre la stessa legge recita che:
“Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”
Vale a dire che la procedura d’ufficio è prevista solo in alcuni casi:
- Quando è associato ad altri reati per i quali si deve procedere d’ufficio.
- Quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica.
- Quando la vittima è una donna in stato di gravidanza.
In generale invece si procede dietro querela della vittima che ha sei mesi di tempo per sporgerla.