Il decreto legge 4/2019 del 28 Gennaio 2019 (diventato poi legge 26 del 28 Marzo 2019) ha introdotto, tra le altre cose, la cosiddetta “Quota 100”, ovvero nuove regole che permettono ai lavoratori iscritti presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria di poter andare prima in pensione.
“Quota 100” è una misura nata per sostituire il decreto 201/2011 (il cosiddetto “decreto Fornero”), ma è stata pensata anche per favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro.
In cosa consiste “Quota 100”?
Per poter rientrare nella misura “Quota 100” e poter entrare in pensione anticipatamente, la somma aritmetica dell’età anagrafica e degli anni di contributi del richiedente deve raggiungere (o superare) 100.
I requisiti minimi per poter rientrare nel provvedimento sono 62 anni d’età e 38 di contributi.
La misura tuttavia è stata adottata in maniera sperimentale, e vale per chiunque compia 62 anni e abbia raggiunto i 38 anni di contributi entro il 31 Dicembre 2021.
Se si raggiungono questi requisiti entro tale data, è possibile pensionarsi anche dopo il 31 Dicembre 2021.
Tuttavia, il requisito anagrafico non è adeguato all’aspettativa di vita: ciò accadrà a partire dal 2027.
Chi può richiedere “Quota 100”?
Per poter usufruire di questa misura di pensionamento anticipato, è necessario avere 62 anni di età e 38 di contributi. “Quota 100”è rivolta a tutti i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende le seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti (privati e statali);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.);
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (non riconducibili alle due categorie precedenti).
Non possono usufruire del servizio i lavoratori appartenenti ai reparti della difesa e della pubblica sicurezza (Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), per i quali sono previsti i regimi previdenziali stabiliti dal decreto legislativo 165/97.
Inoltre i lavoratori in Isopensione non possono usufruire di “Quota 100”.
Differenziazioni tra settore pubblico e privato
La legge 26/2019 ha previsto la reintroduzione di differenze, per quanto riguarda il trattamento pensionistico, tra dipendenti del settore pubblico e di quello privato.
Le aperture delle finestre d’uscita sono di 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per quelli pubblici: ad esempio, se un libero professionista matura i requisiti anagrafici e contributivi nell’Aprile del 2019, potrà fare domanda di pensionamento a partire dal mese di Luglio 2019.
Durante questo lasso di tempo sarà comunque possibile continuare a lavorare, per non rimanere senza stipendio o pensione.
Di seguito sono riportate le finestre per il settore pubblico, il comparto scuola, e quello privato.
Settore Pubblico
È importante notare che i dipendenti pubblici, prima di fare domanda di pensionamento, devono presentare domanda alla Pubblica Amministrazione con un preavviso di sei mesi.
- Se i requisiti sono stati raggiunti entro l’entrata in vigore del decreto legislativo 4/2019 (avvenuta il 29/1/19), la finestra si apre il 1 Agosto 2019;
- Se i requisiti sono stati raggiunti dopo il 29 Gennaio 2019, la finestra si aprirà dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, e comunque non prima del 1/8/2019.
Comparto scuola
Il trattamento pensionistico potrà essere richiesto nei seguenti casi:
- se i requisiti sono stati raggiunti entro il 31/12/2018, la finestra si aprirà il 1 Settembre 2019, se la domanda di pensionamento è stata fatta entro il 28 Febbraio 2019.
La scelta del 1 Settembre non è casuale, in quanto sancisce l’inizio dell’anno scolastico.
I lavoratori che rientrano in questa categoria non sono solo i lavoratori nella scuola, ma anche quelli dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.
Settore privato
Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, i termini e gli oneri sono minori rispetto ai dipendenti pubblici e del comparto scuola.
- Se i requisiti sono stati raggiunti entro il 31/12/2018, la finestra si è aperta il 1 Aprile 2019;
- se i requisiti sono stati raggiunti dopo il 31/12/2018, la finestra si apre dopo tre mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Integrazioni
I requisiti richiesti per accedere a “Quota 100” possono essere integrati, su domanda del richiedente, anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (o sue forme sostitutive gestite dall’INPS), o presso la Gestione Separata.
Tuttavia, se si è titolari di una pensione diretta a carico di una delle precedenti forme di assicurazione obbligatoria, non si avrà diritto al cumulo dei periodi assicurativi.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato; in ogni caso il requisito è di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.
“Opzione donna”
Per le donne sono previste anche disposizioni alternative a quelle precedenti, potendo pensionarsi prima degli uomini, a patto che scelgano di optare per un assegno calcolato col metodo contributivo: è la cosiddetta “opzione donna”.
I requisiti sono differenti in base al tipo di lavoro svolto (lavoratrici dipendenti, autonome, statali).
Per poter usufruire dell’ “opzione donna” le lavoratrici devono aver sottoscritto l’Assicurazione Generale Obbligatoria, (o altre ad essa equivalenti) ma non la gestione separata, ed essere in possesso di contribuzione alla data del 31/12/1995; inoltre devono aver maturato 35 anni di contributi (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per quelle statali) e raggiunto i 58 anni di età entro il 31/12/2018 (59 anni per le lavoratrici autonome).
Di seguito si riportano i requisiti e i limiti più nel dettaglio.
Lavoratrici autonome
Le lavoratrici autonome per poter usufruire dell’ “opzione donna” devono rispettare le seguenti condizioni:
- 35 anni di contributi maturati entro il 31/12/2018;
- 59 anni di età compiuti entro il 31/12/2018 (quindi nate entro il 31/12/1959).
La finestra mobile di pensionamento dura 18 mesi, e l’ultima apertura avverrà il 1 Luglio 2020.
Lavoratrici dipendenti
Per le lavoratrici dipendenti i requisiti sono molto simili:
- 35 anni di contributi maturati entro il 31/12/2018;
- 58 anni di età compiuti entro il 31/12/2018 (quindi nate entro il 31/12/1960).
La finestra mobile di pensionamento dura 12 mesi, l’ultima apertura avverrà il 1 Gennaio 2020.
Lavoratrici statali
I requisiti richiesti alle dipendenti statali sono i seguenti:
- 34 anni, 11 mesi, 16 giorni di contributi maturati entro il 31/12/2018;
- 58 anni di età compiuti entro il 31/12/2018 (quindi nate entro il 31/12/1960).
Come per le lavoratrici dipendenti, la finestra mobile di pensionamento dura 12 mesi, l’ultima apertura avverrà il 1 Gennaio 2020.
Limiti dell’ “Opzione donna” e decurtazione
Per valutare la contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni di contributi sono utili i contributi accreditati a qualsiasi titolo.
Tuttavia, le lavoratrici iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria non potranno far valere i contributi per malattia e disoccupazione.
A causa del calcolo basato sul sistema contributivo, mediamente le pensioni ricevute tramite “opzione donna” sono inferiori del 25/30% rispetto a quelle calcolate col sistema misto.
Si tratta comunque di una media, in quanto bisogna considerare caso per caso l’età della lavoratrice, gli anni di contributi, la carriera, l’anzianità contributiva, ecc.
È possibile lavorare e al tempo stesso ricevere la pensione?
La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro (né dipendente, né autonomo), sino all’età in cui si riceverebbe la pensione per vecchiaia (67 anni).
È ammissibile soltanto il cumulo ottenuto da lavori autonomi occasionali, che non superino i 5 mila euro lordi all’anno.
Il superamento della soglia di 5 mila euro comporta la sospensione dell’erogazione della pensione per l’anno in cui si è lavorato, nonché l’eventuale restituzione della pensione indebitamente percepita.
Sono previste penalizzazioni per chi anticipa la pensione con “Quota 100”?
Non sono previste penalizzazioni né decurtazioni della pensione in senso stretto per chi decide di usufruire della misura “Quota 100”.
Tuttavia bisogna tenere conto del fatto che l’assegno di chi anticipa il pensionamento potrebbe essere inferiore rispetto a chi non lo fa.
Ad esempio, a parità di mansione, carriera, anzianità contributiva e altri fattori, chi va in pensione a 62 anni con “Quota 100” percepirà un assegno inferiore a chi si pensiona a 67 anni, semplicemente perché ha versato 5 anni di contributi in meno: si tratterebbe di una penalizzazione in senso lato, non espressamente prevista dalla legge 26/2019.
Altre disposizioni della legge 26/2019 legate a “Quota 100”
Oltre a “Quota 100”, la legge 26/2019 prevede contiene anche altre disposizioni ad essa correlate.
Non sono stati aboliti gli altri canali di pensionamento, quindi è possibile pensionarsi al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (termine ridotto a 41 anni e 10 mesi per le donne), e la pensione verrà percepita dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti; oppure una volta raggiunti 67 anni d’età e 20 di contributi.
Ai lavoratori precoci non si applica l’adeguamento alla speranza di vita, quindi potranno andare in pensione con 41 anni di contributi, percependo la pensione dopo 3 mesi.
È prevista la possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell’onere del 50 percento in cinque quote annuali e con la rateizzazione fino a 60 mesi, se il lavoratore non ha maturato alcuna contribuzione prima del 31/12/1995 e non è titolare di una pensione.
Si sancisce l’ istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”, che prevede la possibilità di pensionarsi tre anni prima di raggiungere i requisiti di “Quota 100” purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.
Inoltre, la legge prevede pure il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni di età, con un iter meno gravoso e costoso.
Infine, si continuerà ad applicare l’Ape sociale per le categorie di lavoratori che ne hanno diritto (disoccupati, invalidi, soggetti che assistono disabili, lavoratori addetti a mansioni gravose e usuranti) per tutto il 2019.