Le unioni civili: i diritti dei coniugi estesi anche alle coppie dello stesso sesso

Con l’approvazione della legge sulle unioni civili nel 2016, l’Italia si è dotata di norme che regolano i rapporti tra coppie conviventi dello stesso sesso, dando loro maggior tutela.

Seppure in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, il legislatore ha preso atto dei cambiamenti sociali che stanno avvenendo nella nostra società.

Che cosa sono le unioni civili?

Le unioni civili si fondano su un legame affettivo ed economico tra i componenti della coppia, e sono state istituite ufficialmente dalla legge 76 del 20 maggio 2016 (la cosiddetta “legge Cirinnà”, dal nome della Senatrice che ha proposto la legge, Monica Cirinnà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2016): grazie a questa legge godono di uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.

Questa legge da un lato ha permesso l’istituzione delle unioni civili; dall’altro ha permesso alle coppie di fatto di regolare la convivenza dal punto di vista patrimoniale.

Come si costituiscono le unioni civili?

Secondo il comma 2 della legge Cirinnà, per costituire un’unione civile è necessario rendere una dichiarazione in presenza di un ufficiale dello stato civile e almeno due testimoni.

Nel documento di attestazione della costituzione dell’unione civile devono essere presenti i dati anagrafici della coppia, la residenza, il regime patrimoniale scelto (comunione dei beni o separazione dei beni), nonché i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

L’ atto verrà registrato negli archivi dello stato civile.

Ci sono differenze e/o somiglianze tra unioni civili e matrimonio?

Innanzitutto va specificato che le unioni civili possono costituirsi soltanto tra persone maggiorenni dello stesso sesso.

Nelle unioni civili cognome di famiglia viene scelto tra quelli dei contraenti, ma c’è la possibilità di anteporre o posporre il cognome del partner al proprio; nel matrimonio la moglie assume (o aggiunge al proprio) quello del marito.

Per quanto riguarda gli obblighi delle parti, per quanto riguarda le unioni civili è importante notare che la legge Cirinnà non fa riferimento né all’obbligo di fedeltà, né a quello di collaborazione, che invece sono previsti nel matrimonio (art. 143 del Codice Civile).

Le cause di nullità e impugnazione sono le stesse sia per i matrimoni e le unioni civili: per questi ambiti la legge 76/2016 rimanda alle disposizioni del codice civile che regolano il matrimonio.

In caso di scioglimento dell’unione civile, gli effetti sono immediati, in quanto non è previsto un periodo di separazione che precede il divorzio, come accade nel matrimonio.

Nelle unioni civili il regime patrimoniale legale, salvo esplicita dichiarazione, è quello della comunione dei beni: in questo caso, il comma 13 della legge 76/2016 rimanda alle disposizioni in materia del Codice Civile, che regolano anche il matrimonio.

Quali sono i diritti e i doveri della coppia?

I componenti della coppia hanno il dovere di coabitare e assistersi a vicenda, moralmente e materialmente; contribuire ai bisogni comuni secondo le proprie possibilità e capacità lavorative.

È importante notare che la legge Cirinnà non fa riferimento né all’obbligo di fedeltà, né a quello di collaborazione, che sono invece previsti nel matrimonio.

L’ unione civile può essere impedita o annullata?

Il comma 4 della legge Cirinnà stabilisce che esistono delle cause di impedimento alla costituzione dell’unione civile:

  • una delle due parti ha già contratto matrimonio (o un’unione civile) con un’altra persona;
  • sussiste un rapporto di parentela (o affinità) tra le parti;
  • una delle parti è incapace;
  • una delle parti è stata condannata in via definitiva per l’omicidio (anche solo tentato) di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La presenza di anche una sola di queste condizioni comporta la nullità dell’unione civile.

Tuttavia, secondo il comma 6 della legge, la nullità può essere impugnata dai contraenti, dai loro ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero, oppure da chiunque ne abbia interessi legittimi e attuali.

Inoltre, l’unione civile può essere impugnata, se il consenso di uno dei contraenti è stato estorto con violenza o intimidazione, oppure se ci sono errori essenziali sulle qualità di uno dei contraenti, la cui conoscenza da parte dell’altro contraente non avrebbe portato al consenso all’unione civile (malattie fisiche o psichiche; condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni; dichiarazione di delinquenza abituale).

Tuttavia, se la coppia ha coabitato per un anno dalla cessazione della violenza, delle cause che hanno determinato il timore oppure dalla scoperta degli errori essenziali, l’unione civile non sarà più impugnabile.

I matrimoni omosessuali contratti all’estero sono riconosciuti in Italia?

I cittadini Italiani dello stesso sesso e residenti in Italia che hanno contratto matrimonio (o un istituto analogo) all’estero, vedono riconosciuta la loro unione, che viene equiparata a un’unione civile, e produce gli stessi effetti.

L’ atto di matrimonio estero può essere trascritto nei registri delle unioni civili, presentando l’atto originale (o una copia conforme), tradotto e legalizzato, che potrà essere presentato dall’Autorità Consolare Italiana dello Stato estero in cui è stato contratto il matrimonio, oppure dagli interessati, o da una persona da questi delegata.

Quali sono i rapporti patrimoniali tra i contraenti?

All’ atto dell’unione civile, salvo diversa esplicita dichiarazione, il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni, e al comma 13, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile che ne regolano la materia.

Di conseguenza, coloro che contraggono un’unione civile hanno anche la possibilità di costituire un fondo patrimoniale, un’ impresa familiare, una comunione legale o convenzionale.

Come vengono regolate le successioni nelle unioni civili?

Al comma 21 la legge Cirinnà estende ai contraenti l’unione civile la disciplina delle successioni, con un rimando alle disposizioni del Codice Civile per quanto riguarda la disciplina della successione legittima, della successione legittimaria, dell’indegnità, dando quindi alle unioni civili le stesse tutele del matrimonio.

In caso di morte, in mancanza di testamento, il partner superstite acquisisce lo status di successore legittimo, acquisendo quindi diritto ad una quota dell’eredità.

Per quanto riguarda il diritto di abitazione nella casa di comune residenza, il comma 42 stabilisce che il membro superstite dell’unione civile abbia diritto di abitare nella casa di proprietà del defunto per due anni, o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 anni.

Tuttavia se nella casa coabitano figli minori o disabili del membro superstite, egli avrà diritto di abitarvi per un periodo non inferiore a 3 anni.

Se il defunto era conduttore del contratto di locazione, o ha receduto dal contratto, il superstite può succedergli nel contratto.

Adozione del figlio del partner: la “stepchild adoption”

L’ ordinamento Italiano aveva già regolato con la legge 184/1983 l’adozione del configlio, cioè del figlio minore (naturale o adottato) del partner per le sole coppie sposate, e dal 2007 per i soli conviventi eterosessuali (in questo caso definite dalla legge “adozione in casi particolari”).

È importante notare che legge Cirinnà non contempla la possibilità di adottare il figlio del partner.

Di conseguenza la giurisprudenza ha dovuto colmare questo vuoto normativo.

La prima sentenza a favore della stepchild adoption nelle coppie omosessuali è stata pronunciata nel 2014 (prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà) dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha sentenziato a favore di una donna che voleva adottare la figlia della compagna, estendendo l’“adozione in casi particolari” anche a questi casi.

Infine, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore della stepchild adoption per le coppie omosessuali (con la sentenza n.12962 del 22/06/2016), mettendo in primo piano gli interessi del minore e i suoi diritti per quanto riguarda la sfera affettiva.

Nonostante la pronuncia della Cassazione bisogna far presente che la stepchild adoption non è un processo automatico, ma è necessario fare un ricorso presso il Tribunale per i Minori: il Tribunale fa un accurato esame delle condizioni economiche, affettive, di salute e dell’ambiente familiare dell’adottante, e se queste condizioni soddisfano le esigenze del minore, l’adozione avrà luogo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto