Istituite nuove sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione nell’UE

È in vigore dal 19 aprile 2017 la legge n.46 del 13 aprile 2017 che converte e modifica il decreto legge n.13/2017, contenente disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto all’immigrazione illegale.

Sia il decreto legge n.13/2017 che la legge di modifica sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2017.

Le novità introdotte sono le seguenti:

  • l’istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione;
  • la modifica della disciplina dei procedimenti relativi alla protezione internazionale;
  • la semplificazione delle procedure di identificazione dei cittadini stranieri;
  • l’introduzione di nuove misure per la lotta all’immigrazione illegale.

Nuove sezioni speciali presso le Corti d’appello

Una delle principali innovazioni introdotte dal testo del decreto legge 13/2017 è l’istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE presso i tribunali ordinari dei luoghi in cui hanno sede le Corti d’appello.

La legge di conversione 46/2017 ha esteso a tutte le sedi delle Corti d’appello l’istituzione delle sezioni speciali, che nel testo originario del decreto legge erano previste soltanto presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia.

Materie di competenza delle sezioni speciali

Nel provvedimento vengono disciplinate le materie di competenza delle sezioni speciali.

Queste, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 13/2017, sono chiamate a dirimere le controversie:

  • in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini degli altri Stati membri dell’UE o dei loro familiari (di cui all’art.8 del decreto legislativo 30/2007);
  • aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri stati membri UE o dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza (di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30/2007);
  • in tema di riconoscimento della protezione internazionale, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 25/2008, per quanto riguarda i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento, o la proroga del trattenimento, del richiedente protezione internazionale (secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5 del decreto legge 142/2015; dall’articolo 10-ter del decreto legge 286/1998; dall’articolo 28 del Regolamento UE 604/2013);
  • relative al riconoscimento della protezione umanitaria (articolo 43, comma 3, decreto legge 25/2008);
  • in materia di diniego dell’autorizzazione al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (articolo 30, comma 6 del decreto legge 286/1998);
  • aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del Regolamento UE 604/2013;
  • sull’accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza Italiana, nonché per i contenziosi e i procedimenti che presentino ragioni di connessione con i giudizi sopra citati.

In deroga all’articolo 50-bis del Codice di Procedura Civile, il tribunale deve giudicare in composizione monocratica.

Per quanto riguarda le controversie su riconoscimento della protezione internazionale, e l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, queste vengono giudicate dal tribunale in composizione collegiale.

Competenza territoriale

La competenza spetta alla sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, sia essa la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato (o il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione).

Se chi fa ricorso si trova in una struttura di accoglienza governativa, in una struttura del sistema di protezione, o trattenuti in un centro di accoglienza, si ha riguardo al luogo in cui ha sede la struttura o il centro.

Per l’assegnazione dei procedimenti di cui all’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 142/2015 (sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale), si ha riguardo al luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.

Infine, per quanto riguarda lo stato di apolidia e lo stato di cittadinanza italiana e controversie ad essi connessi, si fa riferimento al luogo in cui l’attore ha dimora.

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