Quello delle amministrazioni di sostegno è un istituto ancora sconosciuto alla maggior parte degli Italiani, nonostante il Parlamento abbia emanato la legge che le ha istituite nel 2004, ben 15 anni fa.
Cosa sono le amministrazioni di sostegno? Quali sono le categorie a cui è rivolto questo istituto? E perché sono state istituite?
Chi sono gli amministratori di sostegno?
In Italia sono molte le persone che soffrono di disabilità psicofisiche e che hanno una minore capacità di agire giuridicamente proprio a causa delle loro infermità, siano esse temporanee o permanenti.
Al fine di sostenere e aiutare i disabili nello svolgimento e perfezionamento dei vari negozi giuridici, lo Stato ha istituito la figura degli amministratori di sostegno, creata con la legge 9 Gennaio 2004, n.6 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°14 del 19 Gennaio 2004).
Chi sono i soggetti tutelati?
I soggetti tutelati dagli amministratori di sostegno sono tutti coloro che in maniera temporanea o permanente sono impossibilitati a portare a termine i negozi giuridici a causa di una parziale o totale mancanza di autonomia.
Si tratta solitamente di anziani, tossicodipendenti, alcolisti, disabili psichici o fisici e malati.
Quali sono i compiti degli amministratori di sostegno?
L’amministratore di sostegno ha il compito di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. (l. 6/2004).
In altre parole, lo scopo dell’amministratore di sostegno è quello di aiutare i beneficiari nello svolgimento dei vari negozi giuridici (compravendite, investimenti, locazioni, ecc.) cercando quanto più possibile di lasciare una certa sfera di autonomia ai soggetti tutelati.
La categoria dei soggetti tutelati è eterogenea, in quanto presentano diversi gradi e tipi di invalidità; di conseguenza, i compiti degli amministratori di sostegno variano a seconda dei casi: questi infatti agiscono soltanto laddove i soggetti tutelati siano incapaci.
Questo significa che i beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono svolgere autonomamente i negozi giuridici per i quali non hanno subìto limitazioni, così come tutti gli atti che hanno a che fare con la vita quotidiana (fare la spesa, recarsi presso l’ufficio postale, ecc.).
I doveri dell’amministratore di sostegno sono sanciti dall’ art. 410 del Codice Civile.
Egli deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e informarlo sugli atti da compiere, informare il giudice tutelare in caso di dissenso col beneficiario e periodicamente è tenuto a presentare al giudice tutelare una dettagliata relazione sul proprio operato e sulle condizioni di vita del beneficiario (la cadenza viene stabilita dal giudice tutelare nell’atto di nomina dell’amministratore di sostegno).
Inoltre l’amministrazione deve essere svolta per almeno 10 anni, a meno che l’amministratore non sia il coniuge (o convivente), un ascendente o discendente del beneficiario.
Quando viene nominato, l’amministratore di sostegno presta giuramento: egli dovrà svolgere i suoi compiti con fedeltà e diligenza.
Chi può richiedere l’amministrazione di sostegno? (Ricorso)
I soggetti che possono fare ricorso all’amministrazione di sostegno (ovvero richiederla) sono: il beneficiario (cioé la persona interessata); il genitore superstite previo testamento; i familiari fino al 4°grado (genitori, fratelli, figli, zii, cugini, nonni, nipoti); gli affini fino al 2°grado (suoceri, cognati, generi, nuore); il Pubblico Ministero; i tutori e curatori.
Tuttavia non è sufficiente che il beneficiario sia incapace, ma ci deve essere una sua concreta volontà di compiere negozi giuridici che, a causa della propria limitata capacità di agire, non potrebbe perfezionare da solo.
In ogni caso i terzi estranei che si occupano della persona interessata (ad esempio gli operatori dei servizi sanitari e sociali) sono obbligati a proporre il ricorso al giudice tutelare, qualora ritengano opportuno il ricorso all’amministrazione di sostegno.
Secondo l’art. 408 del Codice Civile, “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”: solitamente il giudice tutelare sceglie gli amministratori di sostegno tra i parenti più stretti del beneficiario, ma quando questo non è possibile possono essere scelte persone esterne alla famiglia (avvocati, commercialisti, ecc.).
A chi si deve richiedere l’amministrazione di sostegno?
La domanda deve essere presentata al giudice tutelare presso il Tribunale competente del luogo dove la persona interessata abbia abituale residenza.
Nel caso in cui la persona interessata viva permanentemente in una struttura di ricovero (ad esempio una casa di riposo per anziani), è competente il giudice del luogo di ricovero.
In caso di ricovero temporaneo invece (per esempio in una struttura di riabilitazione), il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente del luogo di residenza dell’interessato, indipendentemente da dove si trovi la struttura.
Nel ricorso devono essere presenti: le generalità del beneficiario ela sua residenza; i motivi per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, nonché i nominativi e i domicili dei parenti (coniuge, genitori, figli, ecc.) e affini (suoceri, cognati, ecc.) del beneficiario.
Bisogna allegare anche la documentazione medica che attesti lo stato di infermità del soggetto interessato, che ne sancisca l’incapacità di agire.
Quali sono i compiti del giudice tutelare?
Il giudice tutelare ha il compito di fissare un’udienza col beneficiario, per analizzare la situazione e stabilire quali negozi giuridici dovranno essere espletati dall’amministratore di sostegno.
Una volta fissata l’udienza, il ricorrente (ovvero chi ha presentato il ricorso per avere l’amministrazione di sostegno) deve notificare il ricorso al beneficiario, e ai parenti (e/o affini) il decreto di fissazione dell’udienza.
Quindi il beneficiario dovrà recarsi in Tribunale.
Se la persona viene trasportata in ambulanza, il giudice potrà svolgere l’udienza dentro il veicolo.
Se invece l’interessato per motivi di salute non può recarsi in alcun modo al Tribunale (nemmeno con l’ambulanza), assieme al ricorso si deve allegare un certificato medico che stabilisce l’impossibilità del beneficiario di potersi muovere: in tal caso il giudice potrà recarsi personalmente al domicilio del beneficiario.
Il giudice tutelare ha il compito di eleggere l’amministratore di sostegno, vigilare sul suo operato e stabilire quali saranno nello specifico i negozi giuridici che dovranno essere espletati per conto dell’interessato.
Inoltre il giudice tutelare sovlge altre importanti mansioni, in quanto è lui che stabilisce se determinati negozi giuridici possano essere portati a termine oppure no.
È necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per:
- acquistare beni (tranne quelli necessari alla gestione del patrimonio e quelli per la vita quotidiana);
- accettare o rinunciare a eredità, legati o donazioni;
- contratti di locazione di durata superiore ai 9 anni;
- assumere capitali;
- riscuotere obbligazioni;
- cancellare ipoteche o svincolare pegni;
- azioni per riscuotere i frutti;
- promuovere giudizi di azione possessorie e di sfratto (tranne quelle di denuncia di danno temuto o di nuova opera).
Inoltre è richiesta l’autorizzazione del Tribunale (previo parere del giudice tutelare) per:
- alienazione di beni (tranne i frutti e i beni mobili soggetti a deterioramento);
- costruire pegni o ipoteche;
- accettazione di concordati, compromessi e transazioni.
Se gli atti citati vengono compiuti senza l’autorizzazione del giudice tutelare e/o del Tribunale, o se eccedono i poteri conferiti all’amministratore di sostegno, sono annullabili entro 5 anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno, su istanza del tutore, degli eredi o aventi causa e del minore.
Oltre a ciò, il giudice tutelare provvede in caso di dissenso o disaccordi tra l’amministratore di sostegno e il beneficiario; esamina i rendiconti presentati dall’amministratore di sostegno e ne ratifica gli atti.
Ci si può opporre alla decisione del giudice tutelare?
Secondo l’articolo 406 del Codice Civile, solo l’interessato può opporsi alla decisione del Giudice Tutelare, entro 10 giorni dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza.
In tal caso, il Giudice Tutelare non potrà imporre misure restrittive alla capacità di agire dell’interessato; tuttavia dovrà assicurarsi che il soggetto sia adeguatamente assistito dalle persone a lui più vicine.
L’amministratore di sostegno ha diritto a un compenso?
Gli articoli 379 e 424 del Codice Civile stabiliscono che l’amministratore di sostegno svolge le proprie mansioni a titolo gratiuto.
Tuttavia, considerando gli oneri e le difficoltà di questo ruolo, il giudice può assegnargli un’equa indennità.
L’amministratore di sostegno può essere sostituito?
Secondo l’art. 413 del Codice Civile, il giudice tutelare può esonerare l’amministratore di sostegno se il compito è diventato troppo gravoso oppure in caso di cattiva gestione e negligenza.
Il beneficiario, lo stesso amministratore di sostegno, il pubblico ministero e alcuni dei soggetti indicati nell’art. 406 del Codice Civile possono richiedere la sostituzione dell’amministratore o la cessazione dell’istituto qualora se ne siano verificati i presupposti.
I soggetti sopra citati devono presentare una richiesta motivata con un’istanza al giudice tutelare, il quale, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie e disposti i mezzi istruttori, prenderà una decisione con decreto motivato.